Berna, 12.01.2011 - Dal 1° gennaio 2012 e per un periodo transitorio che va sino alla fine del 2017, la medicina antroposofica, l’omeopatia, la terapia neurale, la fitoterapia e la medicina tradizionale cinese saranno rimborsate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a determinate condizioni. È quanto deciso dal Dipartimento federale dell’interno (DFI), che oggi ha informato il Consiglio federale delle proprie intenzioni. Il periodo transitorio servirà a chiarire gli aspetti controversi: sinora, infatti, non è stato possibile provare che queste terapie di medicina complementare soddisfano pienamente i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) stabiliti dalla legge.
La decisione del DFI tiene conto:
• dell’esito della votazione popolare del 17 marzo 2009, nella quale il Popolo e tutti i Cantoni svizzeri hanno accettato l’articolo costituzionale che prevede una maggiore considerazione della medicina complementare;
• della legislazione vigente, che prescrive l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni sanitarie e che conferisce al DFI la competenza di decidere in merito al rimborso di una medicina – come quella complementare – controversa e in fase di valutazione;
• della raccomandazione del 7 dicembre 2010 della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), secondo cui le cinque terapie di medicina complementare summenzionate non soddisfano i criteri EAE per il rimborso da parte dell’AOMS.
In concreto, il DFI ha deciso quanto segue:
• L’ordinanza del DFI sulle prestazioni sarà modificata in modo tale da stabilire le condizioni alle quali l’AOMS rimborserà i costi delle cinque terapie succitate. Il DFI ha incaricato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di preparare nel primo semestre del 2011 la modifica di questa ordinanza, che per ognuna delle terapie dovrà precisare le modalità di rimborso.
Il DFI rinuncia a modificare la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e la relativa ordinanza (OAMal), fatti salvi i cambiamenti già previsti per quest’anno e relativi alla nuova organizzazione della CFPF.
• Nel periodo compreso fra il 2012 e la fine del 2017, l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle cinque terapie di medicina complementare vanno considerate come parzialmente controverse ai sensi della LAMal e dell’OAMal. Da subito il DFI intende adottare le misure del caso per eliminare gli aspetti controversi e fare chiarezza sull’argomento.
• Il DFI chiederà ai rappresentanti delle cinque terapie citate di elaborare una strategia e di provvedere alla valutazione dei criteri EAE. Le valutazioni dovranno essere portate a termine entro la fine del 2015 e tenere conto dei dati già disponibili e rilevati in Svizzera.
• L’efficacia delle cinque terapie di medicina complementare dovrà essere giudicata anche da un istituto riconosciuto a livello internazionale, che entro la fine del 2015 dovrà fornire una perizia indipendente corredata di eventuali raccomandazioni.
• Il DFI incarica la CFPF, nella sua nuova composizione e nell’ambito del suo mandato aggiornato e precisato nel 2011, di sottoporgli una nuova raccomandazione nel corso del 2016. Questa raccomandazione dovrà tenere conto dei risultati delle valutazioni e della perizia succitata.
• In collaborazione con gli ambienti interessati, il DFI porterà inoltre avanti gli sforzi necessari per concretizzare l’articolo costituzionale in altri ambiti quali:
o Legge federale sulle professioni mediche: nel quadro della revisione parziale si prevede di includere la medicina complementare negli obiettivi della formazione dei diversi cicli di studio: medicina umana, farmacia, odontoiatria, chiropratica e veterinaria.
o Legge sugli agenti terapeutici: l’accesso al mercato dei medicamenti della medicina complementare e dei preparati utilizzati tradizionalmente sarà facilitato.
Già adesso, l’assicurazione malattie rimborsa i medicamenti della medicina complementare. L’elenco delle specialità contiene numerosi medicamenti impiegati nella medicina fitoterapica, omeopatica e antroposofica. Se praticata da un medico, anche l’agopuntura è rimborsata.
o Istituzione di diplomi nazionali: attualmente è allo studio, sotto la direzione dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), l’istituzione di due diplomi nazionali (in terapia complementare e in medicina alternativa). Inoltre l’UFFT e l’UFSP stanno elaborando l’avamprogetto di una legge sulle professioni sanitarie non universitarie da porre in consultazione.
o Promozione della ricerca: i mezzi per la ricerca sono accessibili anche alla medicina complementare se le relative domande di sussidio soddisfano le esigenze poste dal Fondo nazionale svizzero.
o Costituzione di cattedre / istituti di medicina complementare: la costituzione di cattedre o istituti universitari rientra nella competenza delle scuole universitarie e dei Cantoni. La Confederazione può tuttavia sostenere queste iniziative, per esempio con sussidi subordinati a progetti.
• Il DFI costituirà un gruppo incaricato di seguire i lavori in corso, di cui faranno parte anche esponenti della medicina complementare. A tal fine il DFI scriverà ai rappresentanti e all’organizzazione mantello per precisare le sue decisioni di principio e invitarli prossimamente a un primo incontro.
Tel.: +41 79 763 84 10
• dell’esito della votazione popolare del 17 marzo 2009, nella quale il Popolo e tutti i Cantoni svizzeri hanno accettato l’articolo costituzionale che prevede una maggiore considerazione della medicina complementare;
• della legislazione vigente, che prescrive l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni sanitarie e che conferisce al DFI la competenza di decidere in merito al rimborso di una medicina – come quella complementare – controversa e in fase di valutazione;
• della raccomandazione del 7 dicembre 2010 della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), secondo cui le cinque terapie di medicina complementare summenzionate non soddisfano i criteri EAE per il rimborso da parte dell’AOMS.
In concreto, il DFI ha deciso quanto segue:
• L’ordinanza del DFI sulle prestazioni sarà modificata in modo tale da stabilire le condizioni alle quali l’AOMS rimborserà i costi delle cinque terapie succitate. Il DFI ha incaricato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di preparare nel primo semestre del 2011 la modifica di questa ordinanza, che per ognuna delle terapie dovrà precisare le modalità di rimborso.
Il DFI rinuncia a modificare la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e la relativa ordinanza (OAMal), fatti salvi i cambiamenti già previsti per quest’anno e relativi alla nuova organizzazione della CFPF.
• Nel periodo compreso fra il 2012 e la fine del 2017, l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle cinque terapie di medicina complementare vanno considerate come parzialmente controverse ai sensi della LAMal e dell’OAMal. Da subito il DFI intende adottare le misure del caso per eliminare gli aspetti controversi e fare chiarezza sull’argomento.
• Il DFI chiederà ai rappresentanti delle cinque terapie citate di elaborare una strategia e di provvedere alla valutazione dei criteri EAE. Le valutazioni dovranno essere portate a termine entro la fine del 2015 e tenere conto dei dati già disponibili e rilevati in Svizzera.
• L’efficacia delle cinque terapie di medicina complementare dovrà essere giudicata anche da un istituto riconosciuto a livello internazionale, che entro la fine del 2015 dovrà fornire una perizia indipendente corredata di eventuali raccomandazioni.
• Il DFI incarica la CFPF, nella sua nuova composizione e nell’ambito del suo mandato aggiornato e precisato nel 2011, di sottoporgli una nuova raccomandazione nel corso del 2016. Questa raccomandazione dovrà tenere conto dei risultati delle valutazioni e della perizia succitata.
• In collaborazione con gli ambienti interessati, il DFI porterà inoltre avanti gli sforzi necessari per concretizzare l’articolo costituzionale in altri ambiti quali:
o Legge federale sulle professioni mediche: nel quadro della revisione parziale si prevede di includere la medicina complementare negli obiettivi della formazione dei diversi cicli di studio: medicina umana, farmacia, odontoiatria, chiropratica e veterinaria.
o Legge sugli agenti terapeutici: l’accesso al mercato dei medicamenti della medicina complementare e dei preparati utilizzati tradizionalmente sarà facilitato.
Già adesso, l’assicurazione malattie rimborsa i medicamenti della medicina complementare. L’elenco delle specialità contiene numerosi medicamenti impiegati nella medicina fitoterapica, omeopatica e antroposofica. Se praticata da un medico, anche l’agopuntura è rimborsata.
o Istituzione di diplomi nazionali: attualmente è allo studio, sotto la direzione dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), l’istituzione di due diplomi nazionali (in terapia complementare e in medicina alternativa). Inoltre l’UFFT e l’UFSP stanno elaborando l’avamprogetto di una legge sulle professioni sanitarie non universitarie da porre in consultazione.
o Promozione della ricerca: i mezzi per la ricerca sono accessibili anche alla medicina complementare se le relative domande di sussidio soddisfano le esigenze poste dal Fondo nazionale svizzero.
o Costituzione di cattedre / istituti di medicina complementare: la costituzione di cattedre o istituti universitari rientra nella competenza delle scuole universitarie e dei Cantoni. La Confederazione può tuttavia sostenere queste iniziative, per esempio con sussidi subordinati a progetti.
• Il DFI costituirà un gruppo incaricato di seguire i lavori in corso, di cui faranno parte anche esponenti della medicina complementare. A tal fine il DFI scriverà ai rappresentanti e all’organizzazione mantello per precisare le sue decisioni di principio e invitarli prossimamente a un primo incontro.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Jean-Marc Crevoisier, responsabile della comunicazione del DFITel.: +41 79 763 84 10
Pubblicato da
- Segreteria generale DFI
- Internet: http://www.edi.admin.ch
- Ufficio federale della sanità pubblica
- Internet: http://www.bag.admin.ch
- tratto da: http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/?lang=it&msg-id=37173
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